F.A.Q. (Frequently Asqued Questions)

IN COSA CONSISTE IL WHISTLEBLOWING?
Per whistleblowing si intende la segnalazione di informazioni concernenti un fatto, una condotta illecita o irregolare verificatasi o percepita agli Organi che – secondo quanto previsto dalla vigente normativa – possano agire ed intervenire efficacemente al riguardo.

CHI È IL WHISTLEBLOWER?
Il whistleblower è il soggetto individuato dalla normativa che segnala, divulga ovvero denuncia agli Organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato in qualità di dipendente o collaboratore, lavoratore subordinato e autonomo, libero professionista e consulente, volontario e tirocinante anche non retribuito, azionista e persona con funzioni di amministratore, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

PERCHÈ IL WHISTLEBLOWING?
Il whistleblowing è una misura finalizzata a prevenire l’insorgere di fenomeni corruttivi, obbligatoria e prevista rispettivamente:

  • Dal D.Lgs. n. 24/2023, avente ad oggetto l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
  • dalla Legge n. 179/2017, avente ad oggetto le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” di cui il suddetto Decreto ha abrogato solo l’art. 3;
  • dalle vigenti Linee Guida ANAC (anche per il settore privato) aventi ad oggetto le sole segnalazioni esterne
  • dal Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAV – Sottosezione 2.3 Anticorruzione.

COSA SI PUÒ SEGNALARE?
I comportamenti, gli atti od omissioni che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistano in violazioni di:

  1. disposizioni normative nazionali:
    • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
    • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (quali indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ove trattasi di segnalazione attinente ad un contratto di appalto stipulato con ARPAV per le società soggette all’applicazione della fonte normativa innanzi citata.
  2. disposizioni normative europee:
    • illeciti che rientrino nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai settori appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    • atti od omissioni che ledano gli interessi finanziari dell’Unione;
    • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (quali violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato ecc.);
    • atti o comportamenti che vanifichino l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

  • illeciti non ancora compiuti il cui verificarsi il segnalante reputi ragionevolmente probabile sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti;
  • atti od omissioni che il segnalante abbia fondato motivo di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni;
  • fondati sospetti.

È necessario che le condotte illecite segnalate siano state apprese in ragione del rapporto di lavoro: si deve trattare di fatti accaduti all’interno dell’Agenzia o comunque relativi ad ARPAV.

Non si possono segnalare contestazioni, rivendicazioni o richieste inerenti ad un interesse di carattere personale del segnante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

QUANDO SI PUÒ SEGNALARE?

Il whistleblower può segnalare:

  • quando il rapporto giuridico sia in corso o non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

L'ITER DELLA SEGNALAZIONE

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante:

  • all’atto della ricezione;
  • in ogni contatto successivo alla segnalazione.

Le fasi principali sono le seguenti:

  1. il segnalante si accredita nell’apposita piattaforma o applicativo informatico whistleblowing adottato da ARPAV quale canale interno per le segnalazioni scritte;
  2. il soggetto legittimato alla segnalazione compila il modulo reso disponibile da ARPAV all’interno del predetto applicativo informatico, ricevendo – immediatamente dopo l’avvenuta separazione dei dati identificativi dal contesto della segnalazione – un codice sostitutivo utilizzabile per i successivi accessi. La ricezione da parte del segnalante di tale codice costituisce a tutti gli effetti l’avviso di ricevimento da parte di ARPAV della segnalazione inviata;
  3. la segnalazione arriva direttamente al RPCT, il quale prende in carico tale documento per una prima sommaria istruttoria, avvalendosi della collaborazione di n. 1 dipendente incardinato nella Struttura retta dal medesimo ed autorizzato al trattamento dei dati ai sensi del REG. (UE) n. 679/2016.
    Il Collaboratore incaricato è soggetto agli stessi vincoli di riservatezza ed alle medesime responsabilità del RPCT, ivi incluso il dovere di astenersi nell’ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale. Il suindicato Responsabile – ove necessario – chiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante mediante il suddetto applicativo informatico (sempre in forma anonima) e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, adottando le necessarie cautele: il RPCT – in relazione al contenuto della segnalazione – effettua verifiche, indagini amministrative ed accessi;
  4. il RPCT può decidere – sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione e in caso di evidente e manifesta infondatezza – di archiviare la segnalazione.

  5. ARPAV archivierà direttamente la segnalazione nelle seguenti ipotesi:
    • avvenuto riscontro della manifesta assenza di interesse all’integrità dell’Agenzia;
    • finalità palesemente emulativa;
    • omessa risposta del segnalante alla richiesta di chiarimenti/integrazioni del RPCT entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuto inoltro della richiesta mediante il sistema tecnologico-informatico di gestione delle segnalazioni.

    Nell’ipotesi, invece, di avvenuto riscontro della fondatezza dell’illiceità dei fatti descritti nella segnalazione, il RPCT valuta a quale Struttura interna/Autorità – qui di seguito riportati – inoltrare la segnalazione in relazione ai profili riscontrati:
    • Direttore e/o Dirigente Responsabile della Struttura organizzativa di appartenenza dell’autore della violazione accertata per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato, ai fini della valutazione in merito all’esercizio dell’azione disciplinare e per le conseguenti decisioni inerenti all’applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza;
    • Ufficio Procedimenti Disciplinari per l’avvio del procedimento in questione e le conseguenti decisioni relative all’applicazione di sanzioni di competenza dell’ufficio stesso;
    • Autorità Giudiziaria;
    • Corte dei Conti.

    N.B. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando il codice identificativo precedentemente ricevuto. Il RPCT - ove riceva segnalazioni inerenti a fatti illeciti commessi in altre Amministrazioni o di competenza delle medesime - provvederà ad inoltrarle al RPCT competente. Il procedimento di gestione delle segnalazioni dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

  6. Il RPCT comunica al segnalante – entro il termine di conclusione del procedimento – le risultanze della propria istruttoria e gli eventuali atti ed attività intraprese in merito alla segnalazione medesima. La durata di conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione è limitata, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 679/2016/UE nonché degli artt. 12 – 14 del D.Lgs. n. 24/2023, a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

LE TUTELE DEL WHISTLEBLOWER
Il soggetto che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità.
I dati relativi all’identità del segnalante sono crittografati unitamente al contenuto della segnalazione ed inoltrati al RPCT per gli adempimenti di competenza.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso ai documenti amministrativi contemplato dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'accesso civico generalizzato



L'identità del segnalante non può essere rivelata.

  • Nell'ambito del procedimento penale: l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale, sussistendo l’obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari;
  • Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
  • Nell'ambito del procedimento disciplinare: l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
    Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della propria identità

Il RPCT – in sede di trasmissione della segnalazione al Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)– comunicherà l’eventuale consenso del segnalante di cui sopra.
Il Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) valuterà se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa del segnalato: in caso di rifiuto del segnalante alla rivelazione della propria identità, la segnalazione sarà archiviata.
Il Responsabile dell’UPD è tenuto ad adottare i medesimi doveri di comportamento, improntati alla tutela della riservatezza del segnalante, che valgono per il RPCT.
La riservatezza nonché le misure di protezione del whistleblower si applicano anche ai facilitatori (persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione), ai colleghi che abbiano con detta persona un rapporto abituale e corrente od uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, agli eventuali Enti di proprietà o per cui lavora il segnalante ovvero che operano nel medesimo contesto lavorativo, nonché ai terzi soggetti coinvolti dal RPCT e che siano a conoscenza dei fatti segnalati.
L’eventuale violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall’Ordinamento Giuridico.

Il soggetto che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza – in ragione del proprio rapporto di lavoro – non può subire alcuna forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata e che provochi o possa provocare un danno ingiusto: sono vietati, infatti, provvedimenti sanzionatori, di demansionamento, licenziamento, trasferimento ecc. conseguenti alla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere comunicata ad ANAC dall'interessato.

Sul sito di ANAC è altresì reperibile un elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni previste dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all’accertamento delle ritorsioni, ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l’esclusiva competenza di ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dettagliatamente dall’art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

Nel caso in cui venga accertata l’applicazione di atti ritorsivi, la dichiarazione di nullità degli stessi spetta all’Autorità Giudiziaria.



Le tutele non sono garantite e, alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, nei casi in cui sia accertata la responsabilità:

  • penale del segnalante (anche con sentenza di primo grado) per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia;
  • civile dell’autore della segnalazione, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In ogni caso la persona segnalante beneficia delle tutele solo se, al momento della segnalazione, ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere.