Whistleblowing

Sistema per le segnalazioni Anticorruzione

Il whistleblowing è una misura finalizzata a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi ed obbligatoria in quanto contemplata rispettivamente:

  • Dal D.Lgs. n. 24/2023, avente ad oggetto l’“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
  • dalla Legge n. 179/2017, avente ad oggetto le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” di cui il suddetto Decreto ha abrogato solo l’art. 3;
  • dalle vigenti Linee Guida ANAC (anche per il settore privato) aventi ad oggetto le sole segnalazioni esterne;
  • dal Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAV – Sottosezione 2.3 Anticorruzione.

Il presente applicativo consente al whistleblower – soggetto individuato dalla normativa innanzi citata – di segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in violazioni di:

  • a) disposizioni normative nazionali:
    • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
    • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (quali indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ove trattasi di segnalazione attinente ad un contratto di appalto stipulato con ARPAV per le società soggette all’applicazione della fonte normativa innanzi citata.
  • b) disposizioni normative europee:
    • illeciti che rientrino nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai settori appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    • atti od omissioni che ledano gli interessi finanziari dell’Unione;
    • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (quali violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato ecc.);
    • atti o comportamenti che vanifichino l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

  • illeciti non ancora compiuti il cui verificarsi il segnalante reputi ragionevolmente probabile sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti;
  • atti od omissioni che il segnalante abbia fondato motivo di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni;
  • fondati sospetti.

È necessario che le condotte illecite segnalate siano state apprese in ragione del rapporto di lavoro: si deve trattare di fatti accaduti all’interno dell’Agenzia o comunque relativi ad ARPAV.

Non si possono segnalare contestazioni, rivendicazioni o richieste inerenti ad un interesse di carattere personale del segnante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

La piattaforma informatizzata di Whistleblowing – utilizzato da ARPAV per tale finalità – garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante mediante la gestione in forma anonima della segnalazione inviata all’Agenzia nonché la tutela del whistleblower contro ogni forma di discriminazione che potrebbe conseguire direttamente o indirettamente dall’avvenuto inoltro della predetta segnalazione.

La riservatezza e le misure di protezione del whistleblower si applicano anche ai facilitatori (persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione), ai colleghi che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente od uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, agli eventuali Enti di proprietà o per cui lavora il segnalante ovvero che operano nel medesimo contesto lavorativo, nonché ai terzi soggetti coinvolti dal RPCT e che siano a conoscenza dei fatti segnalati

Prima di procedere con la propria segnalazione, si invita a leggere attentamente le istruzioni operative ed ogni informazione riportata nelle FAQ